
Nell’ambito del diritto canonico cattolico, peraltro, il sacramento del matrimonio, non può essere sciolto ma può essere riconosciuto nullo, ed in tal caso pertanto non si parla di “divorzio” ma di “dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio“.
In Italia (in forza del concordato) e nelle altre legislazioni concordatarie, dove la cerimonia religiosa può anche avere effetti civili, la nullità del matrimonio stabilita da un tribunale ecclesiastico, seguito da una doppia sentenza di conformità da parte del tribunale di II° grado o dal Tribunale della Rota Romana (se unita alla successiva delibazione della Corte d’appello competente a riconoscere la sentenza rotale) ha anche effetto di annullamento del matrimonio civile.
La dichiarazione di nullità non modifica gli obblighi di mantenimento e di versare gli alimenti ai figli.
L’ex-coniuge beneficia di un assegno per un periodo massimo di tre anni.