
La Legge sul divorzio nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi quale causa di divorzio, prevede una fattispecie complessa, che include sia l’atto legittimante i coniugi a vivere separati (ossia il titolo della separazione), sia lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge.
Sulla suddetta fattispecie complessa ed in particolare sulla componente rappresentata dal decorso di un arco temporale di dodici mesi non può quindi incidere la sospensione feriale dei termini processuali.
Nel caso di specie, il ricorso è stato rigettato perché la causa di divorzio rappresentata dalla protratta separazione legale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, per un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, non interrotta da riconciliazioni, è stata correttamente accertata nei primi due gradi di giudizio.