La separazione personale dei coniugi con la negoziazione assistita

Diego Granata

Diego Granata

La legge consente ai coniugi di recarsi dal proprio avvocato di fiducia per ottenere la separazione o il divorzio. Lo strumento è quello della negoziazione assistita, ossia di una specie di mediazione che termina in una convenzione (cioè, in un accordo) con cui le parti regolamentano i loro rapporti.

I coniugi dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a un mese né superiore a tre, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati. La convenzione deve contenere: la modifica dello status dei coniugi; gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale; le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento.

L’accordo, tuttavia, non è completamente esente da una fase giudiziale. Ed infatti, in assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti), l’accordo concluso deve essere trasmesso al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, il quale deve concedere il suo nulla osta. Se il p.m. rileva delle irregolarità, l’accordo torna alle parti che rinegoziano l’accordo o, in assenza di un comune consenso, possono procedere in via giudiziale.

Diversa è la situazione in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti; in questo caso l’accordo, nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al pubblico ministero che può autorizzarlo se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale.

L’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.

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