La comunione dei beni è, in mancanza di diversa convenzione stipulata dai coniugi, il regime patrimoniale legale della famiglia (art. 159 codice civile). Regime legale perché viene applicato in automatico dalla legge.
Infatti, i coniugi, se non scelgono espressamente altro regime patrimoniale all’atto di celebrazione del matrimonio, o anche in seguito, i loro rapporti patrimoniali saranno regolamentati dalle norme della comunione legale dei beni.
Regime patrimoniale alternativo è quello della separazione legale dei beni.
Il regime della comunione dei beni dispone che i beni acquistati durante il matrimonio diventano di proprietà comune ad entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno di essi all’atto di acquisto.
Pertanto, per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi.
Sintetizzando è sufficiente la partecipazione di un solo coniuge all’atto (contratto) di acquisto per farne acquistare la proprietà ad entrambi mentre è necessaria la volontà di entrambi i coniugi per disporre dei beni della comunione.
Beni della comunione
La comunione dei beni non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni acquistati dai coniugi durante la vita matrimoniale.
Occorre quindi distinguere ciò che rientra nella comunione (beni della comunione) e ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all’altro (beni personali dei coniugi ex art. 179 codice civile).
Sono beni della comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezione fatta per i beni personali.
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i beni destinati dall’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni personali e non rientrano in comunione:
- i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare (proprietà o altro diritto reale parziario) prima del matrimonio.
- i beni acquisiti durante il matrimonio per donazioneo successione, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori.
- i beni strumentali all’esercizio della professione.
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni.
- i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.
Cenni storici – Riforma del diritto di famiglia
La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha mantenuto, per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l’applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni. Precedentemente al 1975 ai matrimoni si applicava esclusivamente la separazione dei beni. Per tali matrimoni la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio (fino al 15 gennaio 1978) entro il quale ciascuno dei coniugi, anche con atto reso unilateralmente dinanzi al notaio del luogo del contratto matrimonio, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, rimanendo pertanto in regime di separazione dei beni.
Regole di amministrazione
Il codice civile italiano distingue gli atti di ordinaria amministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. I primi possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi. I secondi devono essere compiuti congiuntamente dai due coniugi.
Scioglimento della comunione legale dei beni
L’art. 191 del codice civile dispone lo scioglimento della comunione dei beni nei casi in cui:
- sia stata dichiarata l’assenza o la morte presunta di uno dei coniugi;
- sia stato annullato il matrimonio o eccepita la sua nullità;
- vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ovvero in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale. Nel caso di separazione personale, una eventuale successiva riconciliazione dei coniugi non ripristina la comunione dei beni;
- in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata in caso di interdizione o inabilitazione o di cattiva amministrazione della comunione;
- nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un regime diverso;
- nel caso di fallimento di uno dei coniugi.