Nel diritto civile italiano, il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia.
Esso può essere costituito dai coniugi o anche da un soggetto terzo con l’atto di costituzione.
La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi e cessa i suoi effetti giuridici in caso di morte del coniuge, di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio.
Storicamente, il fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote.
Attualmente è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile.
La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato.
La sua funzione principale (ratio) è quella di creare una massa di beni destinata a soddisfare unicamente i bisogni economici della famiglia, quali il mantenimento e l’assistenza della prole e del coniuge economicamente più debole, creando una barriera dall’eventuale aggressione di creditori esterni.
Infatti sui beni (e sui frutti civili) del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente se non per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170, codice civile). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l’azione revocatoria.
Si presumono relativi al soddisfacimento di esigenze famigliari anche i debiti contratti per la propria attività lavorativa o imprenditoriale. Anche per questo tipo di debiti è ammessa l’azione sui beni conferiti al fondo patrimoniale, lasciando l’onere della prova contraria al titolare.