Tutto ciò che c’è da sapere sul diritto di vista dei figli per il genitore non collocatario
A seguito della crisi coniugale, che può sfociare nella separazione personale, poi nel divorzio, o nella cessazione della convivenza more uxorio, l’aspetto più delicato riguarda la disciplina dell’affidamento dei figli minori, la loro collocazione prevalente (o residenza privilegiata) e il diritto di visita del genitore non collocatario.
Salvo specifiche motivazioni e salvo inidoneità genitoriale, il regime costantemente applicato è l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso uno dei genitori.
Rispetto al passato in cui i minori venivano, frequentemente, affidati alla madre quale genitore collocatario e il padre veniva relegato ad un ruolo marginale nel processo di crescita ed di educazione dei figli minori, attualmente l’evoluzione giurisprudenziale sta spingendo verso una concreta parità dei ruoli.
Nonostante ciò, nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore collocatario continua ad essere la madre.
L’affido condiviso ha consacrato il principio di bigenitorialità. Il figlio minore, infatti, ha il diritto di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, e più in generale con entrambi i rami genitoriali (nonni, zii) e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Il riconoscimento della parità dei diritti e dei doveri dei genitori comporta che, nella tutela del minore, il genitore non collocatario (o genitore non affidatario) goda di un diritto di visita proporzionale all’età e alla crescita del minore che verrà ampliato con l’avanzare dell’età del minore. Tale diritto non è disponibile, per cui le parti non possono rinunciarvi.
Circa la scelte da adottare nell’interesse dei minori, l’ affido condiviso dei minori prevede che entrambi i genitori potranno singolarmente adottare le decisioni relative alle questioni ordinarie mentre dovranno, necessariamente, concordare, insieme e preventivamente, tutte le decisioni più rilevanti per la loro crescita ed il loro sviluppo psicofisico.
Calendario visite genitori – figli: istruzioni d’uso
Il diritto di visita del genitore non collocatario è fondamentale per la costituzione di nuovi equilibri nel rapporto genitore – figlio essendo venuta a mancare la quotidianità vissuta nella costanza del matrimonio o della convivenza.
Solitamente il genitore non convivente può esercitare il diritto di visita per un periodo di tempo limitato da trascorrere con la prole, generalmente in un ambiente diverso dalla residenza abituale. L’organizzazione di tale periodo viene disciplinata da un calendario di visite che indica i giorni in cui il genitore non collocatario potrà trascorre del tempo con il figlio.
Diritto di visita non vuol dire che il genitore collocatario può “far visita” al figlio minore ma rappresenta il diritto – dovere di prelevarlo dalla residenza familiare e tenerlo con sé per un determinato tempo.
I genitori possono (e dovrebbero) concordare i giorni e i tempi dell’esercizio del diritto di visita ma il tribunale dovrà sempre verificare se le modalità concrete contrastino con l’interesse del minore.
Il calendario delle visite, infatti, deve essere strutturato considerando vari fattori tra cui l’età del minore, i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Pertanto non esiste un calendario per così dire universale che possa essere applicato ad ogni singolo caso ma nella determinazione dei modi e tempi di esercizio del diritto di visita dovranno essere analizzate le peculiarità dei singoli casi concreti.
Tuttavia nel decidere il calendario delle visite si adottano dei principi di consuetudine che si è dimostrato essere efficaci per la quantificazione del tempo che il genitore non convivente deve trascorrere con il figlio e cioè:
- la permanenza col genitore non convivente nei fine settimana alterni ad esempio dal venerdì sera alla domenica sera oppure dal venerdì sera al lunedì mattina;
- il pernottamento, preferibilmente nel week-end, poiché risulta compatibile con gli impegni scolastici del bambino e solo quando questi abbia più di tre – quattro anni altrimenti il pernottamento risulta impraticabile qualora il genitore non collocatario sia il padre;
- la divisione o alternanza dei periodi di vacanza scolastica dei minori quali le vacanze natalizie e le vacanze di fine anno, le vacanze pasquali, e più in generale di tutte le vacanze delle festività nazionali annuali può essere regolato dal principio dell’alternanza annuale da trascorrere un anno con la madre e un anno con il padre;
- la suddivisione delle vacanze estive che deve garantire almeno due o tre settimane con ciascun genitore (i figli minori potranno trascorrere col padre una settimana nel mese giugno o di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni, per un anno dall’1 al 15 agosto e per l’anno successivo dal 16 al 31 agosto).
I genitori devono concordare le modalità di svolgimento delle vacanze estive.
Tuttavia, se i genitori non riescono a raggiungere un accordo su particolari modalità di esercizio del diritto di visita per le vacanze, potranno ricorrere al giudice civile per ottenere una disciplina dell’organizzazione delle vacanze estive.A tal proposito se il genitore collocatario ostacola l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore, il suo comportamento potrebbe configurarsi nel reato di cui all’art. 388 c.p. per mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.
Genitori separati o divorziati: come organizzare le vacanze dei figli
In merito alle vacanze estive due sono i quesiti che vengono maggiormente sollevati dai genitori separati o divorziati:
- se le spese relative alle ferie siano da considerarsi straordinarie e quindi da rimborsare pro quota dal genitore non collocatario o rientrino nel mantenimento oridnario;
- se colui / colei che paga l’assegno di mantenimento sia tenuto a versarlo anche per il periodo in cui la prole è con lui/lei in vacanza.
Per quanto riguarda il primo quesito, le spese per le vacanze trascorse con i genitori vanno sostenute interamente dal genitore con cui il figlio le trascorre, salvo diverso accordo.
Discorso diverso vale per le spese relative alle vacanze dei figli senza i genitori e ai viaggi di istruzione le quali rientrano nelle spese straordinarie per cui si applicherà la relativa disciplina sia per la decisione e sia per il rimborso pro quota al genitore che le abbia anticipate.
In merito al secondo interrogativo la giurisprudenza ritiene che l’assegno di mantenimento dovrà essere pagato integralmente anche nel periodo di ferie in cui la prole è in vacanza col genitore che normalmente versa l’assegno di mantenimento.
In realtà il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento ordinario, indica una somma astratta annuale che poi verrà versata in frazionamenti mensili per agevolare il genitore obbligato. Da ciò ne deriva che il genitore non affidatario non può sottrarsi dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il periodo in cui i figli si trovino con lui.
È obbligatorio comunicare all’ex il luogo nel quale si va in vacanza con il figlio minore?
Altro punto di particolare importanza per le vacanze è la necessaria e preventiva comunicazione all’altro genitore della località, dell’indirizzo e dei recapiti della struttura dove si trascorreranno le vacanze con i minori. Purtroppo capita che in coppie in cui il grado di conflittualità è molto elevato, non venga data alcuna comunicazione sul luogo di vacanza del figlio minore lasciando quindi in uno stato di incertezza l’altro coniuge.
Se di fatto è pacifico ritenere che tale omissione non costituisca un reato è altrettanto pacifico che debba essere garantita la collaborazione tra i genitori nell’interesse della famiglia e inoltre se pur questa condotta non ha conseguenze di carattere penale può averne in ambito civile, configurando un abuso di un genitore nell’esercizio dell’affidamento condiviso dei figli minori ex art. 709 Ter codice di procedura civile.
Il genitore lontano dal proprio figlio deve poter comunicare con il minore e per questo è necessario indicare un recapito telefonico, diverso dal cellulare, del luogo in cui si trascorreranno le vacanze.
Quando la meta del viaggio si trova all’estero le regole sono pressoché identiche a quelle previste per i genitori non separati o divorziati e cioè è necessario che il Comune o la Questura rilasci i documenti validi per l’espatrio e ciò è possibile solo con l’accordo di entrambi i genitori.
In alcuni casi già il provvedimento del giudice o gli accordi di separazione dei coniugi disciplinano la vacanza all’estero del minore, ad esempio escludendola fino al raggiungimento di una determinata età e prevedendola solo dopo il compimento di un determinato anno (potranno essere concordati viaggi all’estero del minore solo dopo il compimento del decimo anno di età…) oppure escludendo solo per alcuni paesi esteri senza il consenso dell’altro genitore.
In caso di dissenso del genitore che sia giustificato da motivi di sicurezza ad esempio qualora dimostri che la meta sia pericolosa, insicura o insalubre o qualora sussista un fondato motivo per ritenere che il genitore voglia stabilirsi con il figlio in misura permanente all’estero allora il giudice potrà negare il rilascio dei documenti validi per l’espatrio.
Discorso diverso è il caso del dissenso dell’altro genitore che non sia giustificato da nessun motivo reale. In questa ipotesi il genitore che desidera partire con il figlio potrà rivolgersi al giudice per richiedere l’autorizzazione anche in mancanza del consenso dell’altro genitore a seguito degli accertamenti necessari.
In conclusione, risulta evidente che il rapporto genitore – figlio deve essere guidato dal buon senso dei genitori al fine di impedire traumi in capo ai minori poiché se il rapporto di coppia può venir meno così non è per l’essere genitori.
Calendario delle visite del genitore non collocatario: un esempio
Il genitore non collocatario avrà diritto – dovere di tenere con sé il figlio minore nei seguenti giorni ed orari:
- il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana nei giorni di frequenza scolastica dal termine dell’orario scolastico e fino alle ore 19:30, mentre nei giorni di chiusura della scuola dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
- nel fine settimana e a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica (il pernottamento viene previsto per i minori che abbiano compiuto almeno i tre anni di età);
- durante le festività natalizie e di fine anno, in modo alternato per ciascun anno:
- dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 26 dicembre;
- dalle ore 9:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 2 gennaio;
- durante le festività pasquali, in modo alternato per ciascun anno, per un anno dalle ore 9:30 del giovedì santo e fino alle ore 19:30 del sabato santo, e per l’anno successivo, dalle ore 9:30 del sabato santo e fino alle ore 19:30 del martedì successivo al lunedì in Albis;
- nel giorno della festa del papà e del compleanno e dell’onomastico del padre dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
- durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).