
Tutti gli esempi pratici su come calcolare il mantenimento per i figli nella separazione personale dei coniugi
Il mantenimento dei figli minori e il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rappresentano, sicuramente, la maggiore preoccupazione dei coniugi che si avvicinano ad una separazione personale, o del coniuge che per primo decide di separarsi.
Una prima considerazione è necessaria per evitare successivi fraintendimenti: non esistono coefficienti o algoritmi matematici per il calcolo del mantenimento!
Infatti gli operatori (avvocati e giudici) nella determinazione concreta della quota di mantenimento ordinario utilizzano, caso per caso, alcuni parametri:
- redditi dei coniugi (redditi da lavoro + redditi da rendite mobiliari o immobiliari);
- autosufficienza economica del coniuge collocatario;
- numero dei soggetti beneficiari del mantenimento (numero dei figli ed eventualmente del coniuge non economicamente autosufficiente)
- proprietà o locazione della casa familiare;
- eventuale rata di mutuo ipotecario per l’acquisto della casa familiare;
- menage familiare (tenore di vita) in costanza di matrimonio (quale somma delle spese che la famiglia affrontava mensilmente);
- le spese per una nuova abitazione che il genitore non collocatario dovrà sostenere;a questi parametri vanno aggiunte le specifiche particolarità economiche che ogni singola famiglia presenta.
Mantenimento ordinario o mantenimento straordinario: quali le differenze?
Quando si parla comunemente di “mantenimento”, si indica una determinata somma di danaro che uno dei genitori (cd. “genitore non collocatario”) di consueto il padre, deve versare mensilmente all’altro genitore per sostenere, pro quota, le necessità economiche dei figli.
In senso giuridico, invece, si distinguono due differenti tipologie di mantenimento: “mantenimento ordinario” e “mantenimento straordinario” (“spese straordinarie”).
Mantenimento ordinario
Il cd. “ mantenimento ordinario ” o, in gergo tecnico, la quota di
contributo al mantenimento ordinario per i figli posta a carico del genitore non collocatario, è determinata
in un importo fisso mensile che il
genitore non collocatario versa al genitore
collocatario, quale sua quota di contribuzione alle spese mensili (cicliche
e ripetitive) del figlio; a titolo esemplificativo: gli alimenti,
l’abbigliamento quotidiano (non sportivo), il materiale scolastico di consumo (penne,
matite, quaderni), la quota di contribuzione alle utenze domestiche ed
eventualmente del canone di locazione della casa familiare etc.
In generale, nel mantenimento ordinario
rientrano le spese periodiche, prevedibili, cicliche che non rivestano il
carattere della straordinarietà.
Mantenimento straordinario
Il cd. “mantenimento straordinario” è, invece, la quota delle spese
straordinarie del figlio posta a carico del genitore non collocatario; essa viene espressa in una percentuale (50%, 75% o 100%) e non può mai essere
determinata in un importo fisso
mensile forfetizzato poiché riguarda spese straordinarie ed in quanto tali non
prevedibili.
Solitamente per “mantenimento straordinario” o spese straordinarie si indicano negli
scritti separativi, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario
nazionale SSN, le spese scolastiche o universitarie, le spese sportive, le
spese ludiche, le spese per viaggi non di istruzione…
Le spese straordinarie, a loro volta, si dividono in “spese straordinarie necessarie”, “spese straordinarie già sostenute in costanza di matrimonio” e “spese straordinarie non necessarie o voluttuarie”.
Al fine del rimborso o del loro recupero forzoso, il cd. preventivo accordo tra i coniugi è necessario solo per le spese straordinarie non necessarie o voluttuarie.
Sulle spese straordinarie, la domanda ricorrente che viene posta all’avvocato matrimonialista, riguarda quali spese rientrino nell’ordinario e quali nello straordinario.
La distinzione tra le spese ordinarie (mantenimento ordinario) e le spese straordinarie (mantenimento straordinario) è da sempre il campo di battaglia post – separazione dei coniugi.
Il motivo è di facile intuizione:
la spesa ordinaria è già ricompresa nella somma fissa mensile (per cui non va rimborsata a parte), mentre la spesa straordinaria dovrà essere rimborsata al coniuge che l’ha sostenuta indipendentemente dal mantenimento ordinario, nella percentuale predeterminata (50%, 75%, 100%).
In termini pratici, se il figlio viene collocato prevalentemente presso la madre (residenza privilegiata del figlio), il padre dovrà versare alla madre un mantenimento ordinario (ad esempio 500,00 euro mensili) e dovrà rimborsarle anche le spese straordinarie nella percentuale determinata (ad esempio 50%) da quest’ultima sostenuta e documentata.
La quota di mantenimento straordinario verrà, pertanto, ad aggiungersi alla cifra fissa mensile del mantenimento ordinario.
Si comprenderà come, nel dubbio, il genitore collocatario abbia interesse a qualificare una spesa come straordinaria, poiché ne otterrà un ulteriore rimborso in percentuale, mentre il genitore non collocatario abbia l’opposto interesse a qualificarla come ordinaria per evitare di rimborsarla in aggiunta alla quota di mantenimento ordinario.
Per prevenire le già numerose liti giudiziarie relative alla qualificazione delle spese del figlio, da qualche anno, molti tribunali italiani hanno ampliato la categoria delle spese ordinarie, ricomprendendovi anche spese che in passato erano qualificate come straordinarie come, ad esempio, i farmaci da banco.
Inoltre, diversi tribunali e consigli degli ordini forensi hanno stilato protocolli d’intesa che indicano in modo dettagliato la natura delle singole delle spese dei figli, distinguendole in:
- “spese ordinarie” che rientrano nel mantenimento ordinario e non devono essere rimborsare in aggiunta;
- “spese straordinarie necessarie”;
- “spese straordinarie già sostenute in costanza di matrimonio”;
- “spese straordinarie non necessarie o voluttuarie”
- “spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo trai i genitori”;
- “spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo trai i genitori”;
Queste ripartizioni sono mosse dalla comune ratio di suggerire dei parametri volti a prevenire possibili liti giudiziarie riguardanti la loro classificazione.
Un ulteriore chiarimento riguarda chi, concretamente, tra i genitori è tenuto a versare il mantenimento sia ordinario e sia straordinario del figlio:
vi è tenuto il cd. “ genitore non collocatario”, poiché il genitore collocatario versa il cd. “ mantenimento diretto” ovvero paga direttamente le spese per il figlio.
Nel nostro ordinamento giuridico, in assenza di problematiche riguardanti la capacità genitoriale, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di “affido condiviso” con “collocazione prevalente” presso uno dei genitori, al quale viene assegnata la casa familiare proprio in funzione della convivenza con i figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Pertanto il “genitore collocatario” vive quotidianamente nella stessa abitazione del figlio (cd. “residenza familiare”), mentre al “genitore non collocatario” viene riconosciuto il diritto/dovere di visita al figlio.
Il genitore non collocatario, in seguito alla separazione, deve trasferirsi in altra abitazione.
In sintesi il mantenimento straordinario (spese straordinarie) viene stabilito in una percentuale (di norma al 50%) a carico di entrambi i genitori, mentre per la determinazione numerica del mantenimento ordinario si possono indicare alcuni parametri.
Un primo parametro, per così dire il minimo, può essere indicato nell’importo di 200,00 / 250,00 euro mensili per ciascuno dei beneficiari (figli ed eventualmente coniuge) e viene posto a carico del genitore non collocatario nei casi di reddito minimo (mediamente non superiore a 1.000,00 euro mensili) o addirittura non abbia reddito poiché momentaneamente disoccupato.
In caso di disoccupazione momentanea, il genitore non collocatario dovrà successivamente rimborsare al genitore collocatario anche gli arretrati.
L’importo del mantenimento ordinario varierà in proporzione innanzitutto del reddito di chi è tenuto a versarlo (genitore non collocatario), del numero dei beneficiari e dell’autosufficienza o meno del genitore collocatario.
Tre diverse ipotesi di calcolo:
- In una prima ipotesi di una famiglia bi – reddito per complessivi 4.500,00 euro mensili:
- il padre (genitore non collocatario) percepisce un reddito mensile netto di circa 3.000,00 euro;
- la madre è economicamente autosufficiente e percepisce un reddito mensile netto di circa 500,00 euro;
- la casa familiare, assegnata alla madre quale genitore collocatario dei figli minori, ha un costo di gestione mensile complessivo di circa 750,00 euro, di cui un canone di locazione per 500,00 euro ed utenze domestiche e condominio ordinario per 250,00 euro;
- due figli minori in età scolare (quindi non economicamente autosufficienti);
Un probabile mantenimento posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, potrebbe essere determinato per un importo mensile complessivo di 1.500,00 euro (pari a 600,00 euro per ciascuno dei due figli e 300,00 euro per la moglie) quale quota di mantenimento ordinario e una percentuale del 75% per la quota del mantenimento straordinario (spese straordinarie dei figli), precisando che la madre, assegnataria della casa familiare, subentra nel contratto di locazione e nei contratti delle utenze domestiche dei quali dovrà sopportare i costi.
- In una seconda ipotesi di una famiglia mono – reddito per 3.000,00 euro mensili:
- il padre (genitore non collocatario) percepisce un reddito mensile netto di circa 3.000,00 euro;
- la madre, casalinga, non è economicamente autosufficiente;
- la casa familiare, assegnata alla madre quale genitore collocatario dei figli minori, ha un costo di gestione complessivo mensile di circa 650,00 euro, di cui un canone di locazione per 450,00 euro ed utenze domestiche e condominio ordinario per 200,00 euro;
- due figli minori in età scolare (quindi non economicamente autosufficienti);
Un probabile mantenimento posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, potrebbe essere determinato per un importo mensile complessivo di 1.400,00 euro (pari a 500,00 euro per ciascuno dei due figli e 400,00 per la moglie non economicamente autosufficiente) quale quota di mantenimento ordinario e una percentuale del 50% per la quota del mantenimento straordinario dei figli (spese straordinarie dei figli), precisando che la madre, assegnataria della casa familiare, subentra nel contratto di locazione e nei contratti delle utenze domestiche dei quali dovrà sopportare i costi.
- In una terza ipotesi di una famiglia mono – reddito per 500,00 euro mensili:
- il padre (genitore non collocatario) percepisce un reddito mensile netto di circa 1.500,00 euro;
- la madre, casalinga, non è economicamente autosufficiente;
- la casa familiare di proprietà del padre, assegnata alla madre quale genitore collocatario del figlio minore, ha un costo di gestione mensile di circa 200,00 euro, per utenze domestiche e condominio ordinario;
- un solo figlio minore in età scolare (quindi non economicamente autosufficiente);
Un probabile mantenimento posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, potrebbe essere determinato per un importo mensile complessivo di 700,00 euro (pari a 400,00 euro per il figlio e 300,00 per la moglie non economicamente autosufficiente) quale quota di mantenimento ordinario e una percentuale del 50% per la quota del mantenimento straordinario dei figlio (spese straordinarie del figlio), precisando che la madre, assegnataria della casa familiare, subentra nei contratti delle utenze domestiche dei quali dovrà sopportare i costi.
I tre casi di calcolo prospettati possono essere considerati delle “ ipotesi di scuola ” volte solo a fornire dei parametri generali; nella valutazione di un caso concreto è sufficiente la variante anche di uno solo dei parametri indicati per avere un risultato totalmente diverso.
Si sottolinea con estrema chiarezza che questo articolo non riveste alcun carattere scientifico ma vuole chiarire ai non addetti ai lavori, concetti ormai divenuti di ampia diffusione sociale.