La comunione dei beni non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni acquistati dai coniugi durante la vita matrimoniale.
Occorre quindi distinguere ciò che rientra nella comunione (beni della comunione) e ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all’altro (beni personali dei coniugi ex art. 179 codice civile).
Sono beni della comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezione fatta per i beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- i beni destinati dall’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni personali e non rientrano in comunione:
- i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare (proprietà o altro diritto reale parziario) prima del matrimonio;
- i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori;
- i beni strumentali all’esercizio della professione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni.
i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.