Un caso di separazione di fatto si configura quando uno dei coniugi decide unilateralmente di abbandonare il “tetto coniugale”, la casa adibita a residenza del nucleo familiare, e si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.
L’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito?
Il comportamento del coniuge che decida unilateralmente di abbandonare la casa familiare, contravvenendo all’obbligo di coabitazione (che deriva dal matrimonio) e determinando l’impossibilità materiale di proseguire nella convivenza, può costituire un motivo di l’addebito della separazione.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’abbandono del domicilio coniugale non può legittimare l’addebito della separazione se l’abbandono è una conseguenza del comportamento dell’altro coniuge o se la convivenza coniugale sia divenuta irrimediabilmente intollerabile.
Pertanto, qualora il coniuge “abbandonato” richieda al tribunale di addebitare la separazione a carico del coniuge che si è allontanato, quest’ultimo, per esimersi, dovrà provare che la crisi matrimoniale era già esistente prima dell’allontanamento, fornendone le relative prove, come, ad esempio, con dei testimoni.
Ipotesi di giusta causa per l’allontanamento del coniuge, purché precedenti all’abbandono, sono la violenza fisica o verbale agita nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, ma anche la più generica incompatibilità caratteriale, l’incomunicabilità o la litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.
L’abbandono del tetto coniugale costituisce reato?
La condotta del coniuge che abbandona il domicilio familiare, comunicando all’altro coniuge il suo nuovo indirizzo, i suoi recapiti dove poter essere contattato, non costituisce di per sé un reato.
Il reato può configurarsi solo qualora il coniuge, che ha abbandonato la casa familiare, si sottrae volontariamente agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale e al rapporto di coniugio, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla prole e al coniuge, ai sensi degli articoli 570 e 570 bis del codice penale.
In particolare l’art. 570 bis c.p., introdotto nel 2018, ha esteso l’efficacia penale dell’art. 570 c.p. agli inadempimenti di carattere sostanzialmente economico del coniuge che vi è tenuto.
Riassumendo, non potrà configurare motivo di addebito e non potrà costituire reato la condotta del coniuge che, in seguito ad un’ormai irreparabile crisi coniugale, si sia allontanato dal tetto coniugale ma abbia comunicato all’altro coniuge la sua nuova dimora, sia reperibile e continui a fornire i mezzi di assistenza morale ed economica all’altro coniuge e alla prole.